diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 27154 del 14/11/2008 (Rv. 605605 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Rapporti non contenziosi con la P.A. - Dovere dell'amministrazione di correggere e prevenire gli errori in diritto - Affidamento da parte dei cittadini - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relativa a responsabilità della P.A. per l'erronea compilazione di domanda di riscatto da parte di un dipendente e la successiva tardiva trasmissione della domanda di rettifica.
Stato
decisa il 2008-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605605-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Nei rapporti non contenziosi con la P.A., l'amministrazione, in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità ex art. 97, comma primo, Cost., ha il dovere di corrispondere all'affidamento in essa riposto dall'amministrato, prevenendo o correggendo gli eventuali errori di diritto commessi da quest'ultimo. Conseguentemente, ove l'ente pubblico abbia indotto in errore il lavoratore dipendente nella compilazione di un modulo di domanda diretto ad ottenere un beneficio previdenziale ed abbia trasmesso in ritardo all'ente previdenziale l'esposto dell'interessato inteso a correggerne l'errore, non è configurabile un concorso di colpa del dipendente per non aver presentato, non essendone onerato, alcun ricorso agli organi dell'ente previdenziale e per non essersi interessato dell'esito dell'esposto, della cui tempestiva trasmissione non aveva ragione di dubitare. (Nella specie, relativa a domanda di riscatto degli anni di servizio pre-ruolo erroneamente compilata sulla base delle indicazioni dell'ente di appartenenza, il quale, successivamente, aveva anche omesso di trasmettere all'ENPAS la domanda di rettifica dell'errore, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza impugnata che, correttamente, aveva affermato l'esclusiva responsabilità dell'ente pubblico datore di lavoro, con il conseguente obbligo di risarcire al dipendente il danno consistito nella maggiore contribuzione versata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)