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Sez. 3, Sentenza n. 41137 del 23/05/2013 Cc. (dep. 07/10/2013) Rv. 256692 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Poteri del Procuratore generale - Ricorso contro sentenza di patteggiamento - Censure intese a recedere dall'accordo - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256692-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI

Il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che si doleva del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)