Sez. 6, Sentenza n. 10435 del 15/02/2018 Ud. (dep. 07/03/2018) Rv. 272245 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Ricorso del procuratore generale contro la sentenza di patteggiamento per mancata applicazione della recidiva contestata - Inammissibilità - Ragioni - Obbligo di specifica motivazione dell'esclusione della recidiva - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI
È inammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per mancata applicazione della recidiva, sostanziandosi tale motivo di ricorso in un recesso dall'accordo e non imponendo la sentenza di patteggiamento una specifica motivazione sull'esclusione dell'operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena in quanto la ratifica dell'accordo presuppone che il giudice abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)