Sez. 2, Ordinanza n. 40519 del 12/10/2005 Cc. (dep. 08/11/2005) Rv. 232844 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Poteri del Procuratore generale - Ricorso contro sentenza di patteggiamento - Censure intese a recedere dall'accordo - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI
In tema di patteggiamento, l'accordo sulla pena esonera il giudice dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione, sicché dalla valutazione sintetica del fatto operata in sentenza deve dedursi la considerazione della sua limitata gravità, in relazione alla quale le parti, compreso il pubblico ministero del grado superiore, non possono censurare il provvedimento adottato riguardo alla determinazione quantitativa della sanzione. (Nella specie la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale, rilevando l'improponibilità di censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)