Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32184 del 10/12/2019 (Rv. 656474 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA | Medico convenzionato con il SSN - Attività libero professionale - Configurabilità - Conseguenze - Agevolazioni per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 - Spettanza - Accertamento giudiziale - Necessità - Parametri - Nozione eurounitaria di impresa - Rilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA
L'attività svolta dal medico convenzionato con il SSN va qualificata come libero professionale, con la conseguenza che, al fine del riconoscimento o meno in suo favore delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia (ed escluse per coloro che svolgono attività d'impresa), il giudice tributario deve accertare se il reddito prodotto costituisca reddito da impresa, comprendente - secondo la nozione eurounitaria - qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo "status" giuridico e dalle modalità di finanziamento.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 16 octies com. 1, Legge 03/08/2017 num. 123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)