Sez. 1, Sentenza n. 8171 del 15/06/2000 (Rv. 537636 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Condizione di reciprocità ex art. 16 delle preleggi - Legge straniera assicurante la condizione di reciprocità - Accertamento del giudice di merito secondo il principio "iura novit curia" - Esclusione - Accertamento secondo i principi in tema di onere della prova - Necessità - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
L'accertamento della legge straniera che assicuri la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi è compito riservato al giudice di merito, che è tenuto a procedere non già secondo il principio "iura novit curia", bensì secondo i criteri generali in tema di onere della prova, configurandosi la legge straniera, in seno alla controversia instauratasi dinanzi al giudice nazionale, come mero fatto presupposto perché operi la condizione di reciprocità di cui al citato art. 16. Detto accertamento, se motivato in assenza di vizi logici o giuridici, si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità della S.C..
Riferimenti normativi: Preleggi art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)