Sez. 3, Sentenza n. 1681 del 10/02/1993 (Rv. 480829 - 01)
Costituzione della Repubblica - Straniero (condizione dello) | Art. 16 comma primo disposizioni sulla legge in generale - Disciplina - Deroga ex art. 2, 3, 10, 24, Costituzione - Insussistenza.
Costituzione della Repubblica - Straniero (condizione dello)
L'art. 16 comma primo delle disposizioni sulla legge in generale, che ammette lo straniero al godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano solo a condizione di reciprocità, non è derogato dagli artt. 2-3-10-24 della Costituzione perché: 1) l'art. 2 si riferisce solo ai diritti inviolabili specificamente individuati e riconosciuti dai successivi artt. 13 (diritto di libertà personale), 14 (inviolabilità del domicilio), 15 (libertà e segretezza della corrispondenza), 19 (libertà religiosa), 21 (libertà di manifestazione del pensiero), 27 (personalità della responsabilità penale), 24 (tutela giurisdizionale), i quali sono, quindi, i soli diritti riconosciuti anche allo straniero senza il limite della condizione di reciprocità; 2) l'art. 3 non esclude i trattamenti differenziati che rispondono ad un criterio di ragionevolezza (quale è quello riservato agli stranieri dal citato art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale); 3) l'art. 10 impone solo l'adeguamento delle norme sulla condizione giuridica dello straniero alle norme ed ai trattati internazionali, implicitamente legittimando quelle limitazioni che non contrastano con altre norme costituzionali o con i principi e gli atti di diritto internazionale; 4)l'art. 24 si riferisce solo alla tutela giurisdizionale dei diritti già posseduti e riconosciuti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 24, Preleggi art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)