Sez. 3, Sentenza n. 10504 del 07/05/2009 (Rv. 608009 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale - Disciplina - Ambito di applicabilità - Riferibilità del trattamento secondo la condizione di reciprocità ai soli diritti non fondamentali della persona - Sussistenza - Estensione anche ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione - Esclusione - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
L'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale (cc.dd. preleggi) sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona dal momento che i diritti fondamentali, come quelli alla vita, all'incolumità ed alla salute, siccome riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da tale articolo, con la conseguenza che la relativa tutela deve essere assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria ed extracomunitaria).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)