Sez. L, Sentenza n. 3135 del 04/04/1996 (Rv. 496795 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Sentenza relativa a più cause scindibili - Indicazione nell'atto di impugnazione delle generalità di una sola delle controparti aventi analoga posizione - Notificazione di una sola copia al comune domiciliatario o procuratore delle controparti - Identificabilità del destinatario - Sussistenza - Inesistenza della notificazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI
Il principio, secondo cui è giuridicamente inesistente la notificazione di un atto di impugnazione eseguita nei confronti di più parti mediante la consegna di una sola copia presso il comune domiciliatario o procuratore (invece che di un numero di copie pari al numero delle parti), non può trovare applicazione allorquando non si verifichi alcuna incertezza sulla completezza della fattispecie notificatoria, essendo in realtà identificabile l'unica parte a cui l'atto di impugnazione debba ritenersi diretto e notificato, in quanto lo stesso, pur essendo proposto contro una sentenza che abbia pronunciato sulle domande analoghe e scindibili di diversi attori, specifichi le generalità di uno solo di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)