Sez. 1, Sentenza n. 9767 del 29/09/1993 (Rv. 483855 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito | Notifica dell'impugnazione a più parti - Esecuzione mediante consegna di un numero di copie inferiore a quello delle parti - Notifica - Inesistenza - Configurabilità - Rinnovazione della notifica e integrazione del contradditorio - Inammissibilità - Costituzione di tutte le parti gravate o compimento da parte delle stesse di attività processuale difensiva - Effetti.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito
La notifica dell'impugnazione a più parti presso un unico procuratore eseguita mediante consegna di una sola copia o anche di un numero di copie inferiore a quello delle parti cui l'atto è destinato, è giuridicamente inesistente e non già affetta solo da nullità, in quanto essendo arbitrario riconoscere utili effetti nei confronti di uno piuttosto che di un altro destinatario dell'atto, si verifica l'incertezza assoluta circa l'identità della parte contro la quale l'impugnazione è diretta, restando in tale situazione esclusa sia la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ., vertendosi non in un'ipotesi di nullità, ma di inesistenza, sia l'integrazione del contradditorio ex art. 331 cod. proc. civ., mancando il presupposto della valida instaurazione del contradditorio nei confronti di almeno una delle parti. L'eventuale costituzione di tutte le parti gravate o il compimento da parte delle stesse di attività processuale difensiva (come nel procedimento di cassazione la presentazione del controricorso o la partecipazione alla discussione) vale a rimuovere l'impedimento alla valida ed efficace instaurazione del rapporto processuale con effetto "ex nunc", cioè dal giorno della costituzione o da quello del compimento dell'attività difensiva, sicché ove esse abbiano avuto luogo dopo la scadenza del termine per impugnare, non valgono ad impedire le conseguenze della già verificata decadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)