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Sez. L, Sentenza n. 6333 del 05/05/2001 (Rv. 546476 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Imprese artigiane - Disciplina antecedente alle leggi n. 443 del 1985, n. 88 del 1989 e 335 del 1995 - Imprese artigiane esercenti servizi di trasporto e imprese artigiane esercenti autoservizi di linea extraurbani in concessione - Previsione di due diversi regimi contributivi - Conseguenze - Soggezione delle imprese del secondo tipo alla contribuzione al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e non a quella prevista per il settore artigiano.
Stato
decisa il 2001-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546476-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di obblighi contributivi delle imprese artigiane in riferimento alle fattispecie cui non sono applicabili "ratione temporis" le leggi n. 443 del 1985, n. 88 del 1989 e n. 335 del 1995 si deve considerare che, in base alla normativa antecedente alle citate leggi, le imprese artigiane che prestano servizi di trasporto e quelle esercenti autoservizi di linea extraurbani in concessione sono assoggettate a due regimi giuridici diversi (tra i quali non è configurabile alcuna possibilità di collisione) previsti rispettivamente dalle leggi n. 860 del 1956 e n. 1054 del 1960. Per effetto di tale diversità di disciplina le imprese esercenti autotrasporto di linea extraurbano in concessione anche se iscritte all'albo delle imprese artigiane ed anche se occupano meno di ventisei dipendenti, sono comunque tenute (in base all'art. 2 della legge n. 1054 del 1960) ad applicare ai propri dipendenti il medesimo trattamento economico e normativo previsto per il settore industriale di riferimento dell'attività svolta e sono, quindi, obbligate, ai fini della tutela previdenziale dei dipendenti stessi, alla contribuzione dovuta, ex art. 4, lettera b), della legge n. 889 del 1971, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e non a quella prevista per il settore artigiano.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 2, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 4, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)