Sez. L, Sentenza n. 8932 del 11/09/1997 (Rv. 507834 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Impresa avente natura artigiana (ex legge 443 del 1985) - Classificazione come impresa artigiana ai fini previdenziali ed assistenziali - Necessità (prima e dopo la legge n. 88 del 1989) - Applicabilità di contratto collettivo dell'industria - Esercizio di servizio di linea extraurbano in concessione - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Un'impresa qualificabile come artigiana perché in possesso dei requisiti prescritti dalla legge n. 443 del 1985 va classificata come tale ai fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale, sia prima che dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 49 legge n. 88 del 1989 (che non richiama le imprese artigiane nella disposizione del terzo comma sull'ultrattività degli inquadramenti in atto - senza che ciò implichi l'inapplicabilità della norma a tali imprese - per la mancanza di innovazioni relativamente alla classificazione dei medesimi datori di lavoro), né rileva in senso contrario l'ipotesi che possa risultare applicabile la contrattazione collettiva relativa al settore industriale, in particolare sulla base dell'esercizio di un autoservizio di linea extraurbano (cfr. art. 2 legge 22 settembre 1960 n. 1054).
Riferimenti normativi: Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)