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Sez. 4, Sentenza n. 498 del 27/02/2002 Cc. (dep. 21/03/2002) Rv. 221240 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Patteggiamento - Effetti - Estinzione del reato - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Necessità. .
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221240-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In tema di esecuzione, l'art. 676 del cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere-dovere di dichiarare l'estinzione del reato allorché si verifichino le condizioni richieste dall'art. 445 comma 2 del codice di rito. (Nell'affermare il principio la Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di estinzione del reato sull'erroneo presupposto che tale sopravvenuta estinzione, ai sensi del citato art. 445, non richiederebbe una formale pronunzia "ricognitiva").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)