Sez. 2, Sentenza n. 2731 del 11/09/1972 (Rv. 360402 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che puo valersi liberamente del potere di pronunciare la compensazione di essa, senza essere soggetto a Sindacato in Sede di legittimita, a meno che non sia violato il principio che le spese non possono essere addossate sulla parte totalmente vincitrice. (V 1567'72, mass n 358294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)