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Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 22/05/1972 (Rv. 358294 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358294-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il regolamento delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali dei giudici di merito, cui e devoluta anche la valutazione dell'entita della soccombenza in rapporto all'esito finale della lite. Il Sindacato della Corte di Cassazione in materia e circoscritto alla violazione del principio secondo cui non puo essere condannata alle spese la parte vittoriosa, mentre e rimesso al potere discrezionale del giudice di merito l'apprezzamento sull'opportunita della compensazione, totale o parziale, delle spese medesime. (Conf 2623'71 mass n 353762).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)