diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 27/03/1979 (Rv. 398155 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398155-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

La liquidazione equitativa del danno da parte del giudice di merito, ai sensi dell'art 1226 cod civ, e pienamente consentita ogni qualvolta il danno, pur essendo certo nella sua esistenza, non puo essere provato nel suo preciso ammontare, cioe in tutti i casi in cui il danneggiato versi nell'impossibilita di fornire elementi concreti, idonei a dimostrare l'entita effettiva del pro-giudizio sofferto. Detta liquidazione comporta una valutazione presuntiva, di natura discrezionale, basata sul criterio della approssimazione adeguata, per cui il giudice e tenuto soltanto a dare esauriente giustificazione del procedimento logico utilizzato per pervenire alla quantificazione del danno, con un apprezzamento di fatto, non suscettibile di riesame in Sede di legittimita. (Conf 181/74, mass n 367768).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)