Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 03/07/1982 (Rv. 421929 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICAZIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICAZIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Ai fini della liquidazione equitativa del danno - ammissibile solo quando questo sia certo nella sua esistenza ontologica, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare - il giudice è tenuto a dare chiara ed esauriente motivazione dell'impossibilità o dell'estrema difficoltà di fornire tale prova e della stessa valutazione equitativa operata, la quale, consistendo pur sempre in una valutazione discrezionale basata su presunzioni e su apprezzamenti di probabilità, per non risultare arbitraria, richiede l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui vi si è pervenuti. (V 818/82, mass n 418638; (V 4137/81, mass n 414806; (V 1762/80, mass n 405392; (V 1787/79, mass n 398155).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)