Sez. 2, Sentenza n. 181 del 22/01/1974 (Rv. 367768 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
La liquidazione equitativa del danno, da parte del giudice del merito, puo aver luogo quando il danno e certo, ma non puo essere provato nel suo preciso ammontare, come nel caso in cui il danneggiato versi nell'impossibilita di fornire elementi concreti Atti a dimostrare l'entita del pregiudizio. Essa comporta una valutazione presuntiva, di probabilita per approssimazione adeguata, di natura discrezionale, che, per non essere arbitraria, postula solo che il giudice fornisca una congrua ragione del processo logico attraverso il quale si perviene alla liquidazione del danno. (V 996'72, mass nn 357309 e 357310).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)