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Sez. 1, Sentenza n. 6569 del 13/07/1994 (Rv. 487374 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Negozi collegati - Estinzione di una precedente passività - Finalità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487374-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere

Ai fini della revocatoria fallimentare, ex art. 67, comma primo, n. 2, legge fallimentare, lo scopo di estinguere una precedente passività, come motivo ulteriore rispetto alla causa dei singoli negozi, conferisce all'intera operazione, formata dai negozi collegati, carattere anormale e qualifica anche l'atto terminale di estinzione del debito, comportando la presunzione "juris tantum" di conoscenza dello stato di insolvenza (nella specie, in presenza di uno scoperto di conto corrente, una banca aveva concesso un credito straordinario alla società debitrice, la quale a sua volta aveva conferito all'istituto mandato per l'incasso di un credito I.V.A., il quale era stato pagato nei due anni precedenti al fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)