Sez. L, Sentenza n. 614 del 25/01/1988 (Rv. 457076 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - DIRIGENTI DI SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE A CARATTERE REGIONALE - PREPOSIZIONE - SUCCESSIVA ALLA LEGGE N. 169 DEL 1975 - AD UNO SOLO DEI SETTORI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI RELATIVI AI COLLEGAMENTI CON LE ISOLE - RILEVANZA.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - DIRIGENTI DI SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE A CARATTERE REGIONALE - PREPOSIZIONE - SUCCESSIVA ALLA LEGGE N. 169 DEL 1975 - AD UNO SOLO DEI SETTORI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI RELATIVI AI COLLEGAMENTI CON LE ISOLE - RILEVANZA.*
La legge 19 maggio 1975 n. 169 - il cui art. 1 ha affidato ad apposite società di navigazione a carattere regionale, con Sede in Livorno, Napoli e Palermo, l'Esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali relativi ai collegamenti con le isole, che l'art. 2 della legge 5 gennaio 1953 n. 34 suddivideva in quattro settori, distinguendo in particolare il collegamento con le isole eolie (settore C) da quello con le isole egadi, pelagie, ustica e pantelleria (settore d) - non ha determinato la cessazione della Rilevanza della ripartizione settoriale, ed in particolare la soppressione dei settori C) e d), dei cui servizi ha solo comportato l'affidamento alla medesima società su base regionale (Siremar). Pertanto, la preposizione, successivamente alla citata legge del 1975, ad uno solo dei due settori anzidetti (nella specie, al settore C) non impedisce l'attribuzione della qualifica di dirigente, alla stregua sia dei criteri generali -per i quali è dirigente non solo il lavoratore preposto (quale alter ego dell'imprenditore) all'intera organizzazione aziendale ma anche quello preposto ad una sua branca rilevante ed autonoma- sia della specifica disciplina collettiva (art. 1 del C.C.n.L. 7 luglio 1975 per i dirigenti di compagnie di navigazione), che riserva tale qualifica ai lavoratori subordinati "che ricoprono un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e potere decisionale e che esplicano la loro funzione al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa". (V 2698/87, mass n 451806; (V 3069/85, mass n 440767; (V 530/84, mass n 432755).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 05/01/1953 num. 34 art. 2, Legge 19/05/1975 num. 169 art. 1, Legge 19/05/1975 num. 169 art. 7, Contr. Coll. 07/07/1975 num. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)