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Sez. L, Sentenza n. 3069 del 18/05/1985 (Rv. 440767 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - MANCANZA DI PREPOSIZIONE AD UN RAMO O SETTORE AUTONOMO DELL'AZIENDA E LIMITAZIONE DEI POTERI PER LA COESISTENZA DI ALTRO DIRIGENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440767-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - MANCANZA DI PREPOSIZIONE AD UN RAMO O SETTORE AUTONOMO DELL'AZIENDA E LIMITAZIONE DEI POTERI PER LA COESISTENZA DI ALTRO DIRIGENTE - IRRILEVANZA.*

Al dipendente investito di poteri decisionali influenzanti l'intera attività aziendale spetta la qualifica di dirigente, essendo in contrario irrilevanti sia la Mancanza di preposizione ad un ramo o settore autonomo dell'azienda - in quanto il potere del dirigente può estendersi alla vita dell'intera azienda, anziché di un settore di essa, e l'ampiezza dell'incarico è, nella prima ipotesi, indice di un potere dirigenziale di maggiore Rilevanza - sia la circostanza che i poteri decisionali anzidetti siano esercitati da due dipendenti e siano espressione di un'autonomia circoscritta dal potere di altro dirigente, costituente tramite diretto della volontà dello imprenditore, potendo ammettersi l'esistenza, nell'ambito della stessa impresa, di una pluralità di dirigenti, tra loro legati da vincolo di gerarchia. (V 530/84, mass n 432755; (V 289/84, mass n 432563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)