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Sez. 6, Sentenza n. 2511 del 13/10/1975 Ud. (dep. 26/02/1976) Rv. 132515 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - OBBLIGO DI MANTENERE FERMA LA PENA PIU GRAVE INFLITTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132515-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - OBBLIGO DI MANTENERE FERMA LA PENA PIU GRAVE INFLITTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*

Qualora nel giudizio di appello, instaurato su impugnazione del solo imputato, il giudice provveda alla unificazione di due o piu reati sotto il vincolo della continuazione, egli non e tenuto, per il divieto della reformatio in peius, a mantenere ferma la pena gia inflitta per il reato piu grave dal giudice di prima istanza, purche, valutata nel complesso, la condanna non risulti piu grave di quella inflitta nel primo giudizio. Infatti, nell'ipotesi prospettata il giudice e chiamato a stabilire la pena per il reato continuato e non soltanto l'aumento per la continuazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)