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Sez. 5, Sentenza n. 10318 del 16/07/1980 Ud. (dep. 30/10/1980) Rv. 089806 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - CONTINUAZIONE E DERUBRICAZIONE DEL REATO PIÙ GRAVE DA CONSUMATO IN TENTATO RITENUTE IN APPELLO - DETERMINAZIONE DI PENA BASE PER IL REATO PIÙ GRAVE SUPERIORE A QUELLA INFLITTA DAL PRIMO GIUDICE E DIMINUITA AI SENSI DELL'ART. 56 COD. PEN. - RISPETTO DEI LIMITI DELLA PENA COMPLESSIVA IN PRECEDENZA INFLITTA - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1980-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/89806-01

REATO - REATO CONTINUATO - PENA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - CONTINUAZIONE E DERUBRICAZIONE DEL REATO PIÙ GRAVE DA CONSUMATO IN TENTATO RITENUTE IN APPELLO - DETERMINAZIONE DI PENA BASE PER IL REATO PIÙ GRAVE SUPERIORE A QUELLA INFLITTA DAL PRIMO GIUDICE E DIMINUITA AI SENSI DELL'ART. 56 COD. PEN. - RISPETTO DEI LIMITI DELLA PENA COMPLESSIVA IN PRECEDENZA INFLITTA - LEGITTIMITÀ.*

La continuazione inquadra in un unico reato tutte le azioni criminose commesse in attuazione di un medesimo disegno delittuoso, cosicché le singole violazioni perdono il carattere di reati distinti e autonomi con sanzioni specificamente previste. La pena per il reato continuato non è quindi irrogata per il reato più grave e aumentata per continuazione, ma viene autonomamente determinata con riferimento alla sanzione comminata per la violazione più grave, tenendo conto del complesso degli illeciti unificati e dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. pertanto il giudice di appello che unifichi per continuazione reati in ordine ai quali vi è stata separata condanna in primo grado e derubrichi il più grave da consumato in tentato può, senza violare il divieto di reformatio in pejus, determinare la pena base in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice per il reato più grave, diminuita ai sensi dell'art. 56 cod. pen. purché l'intera sanzione per il reato continuato non superi quella in precedenza complessivamente irrogata. (Conf mass n 132515; (Conf mass n 137769).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)