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Sez. 6, Sentenza n. 1616 del 16/04/1997 Cc. (dep. 10/07/1997) Rv. 209327 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Omissione delle generalità dell'imputato - Nullità - Esclusione - Ragione: riferibilità di tale causa di nullità alla sola ordinanza applicativa.
Stato
decisa il 1997-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209327-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di decisioni del tribunale del riesame cautelare, la omessa menzione nella ordinanza pronunciata da detto organo del nome dell'indagato non produce nullità, non essendo tale sanzione prevista né in via generale dall'art. 125 cod. proc. pen. (che prevede la nullità dei provvedimenti del giudice solo in caso di difetto di motivazione) né in via particolare ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. per le decisioni del tribunale della libertà, alle quali non è applicabile la previsione di nullità contemplata, per tale omissione, dall'art. 292, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. con riferimento all'ordinanza applicativa della misura cautelare. È invece applicabile la previsione dell'art. 547 cod. proc. pen., secondo cui deve procedersi, ex art. 130 dello stesso codice, alla correzione della sentenza qualora manchi o è incompleto taluno dei requisiti prescritti, tra i quali, appunto, rientrano le generalità dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)