Sez. 6, Sentenza n. 4779 del 28/11/1997 Cc. (dep. 09/01/1998) Rv. 210058 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Generalità dell'imputato - Mancata indicazione nell'epigrafe del provvedimento - Indicazione del nome e cognome dell'imputato, unitamente ad altra riferimenti atti alla sua individuazione, nella parte espositiva del provvedimento - Nullità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
Non costituisce violazione dell'art. 292, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., la mancata indicazione delle generalità dell'imputato nella epigrafe della ordinanza applicativa di misura cautelare quando il nome e cognome del medesimo sono contenuti all'interno del provvedimento, con espressa indicazione che si tratta di un soggetto che, a conclusione del processo che lo vedeva imputato, aveva riportato condanna in relazione al delitto per cui la misura era stata richiesta, sicché non può dirsi sussistere alcuna incertezza circa il destinatario del provvedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)