Sez. 1, Sentenza n. 4698 del 23/09/1996 Cc. (dep. 11/10/1996) Rv. 205751 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere | Generalità complete dell'indagato - Sono richieste a pena di nullità solo in caso di emissione ex artt. 291 e 292 cod. proc. pen. - Emissione dopo la convalida dell'arresto - Necessità delle generalità - Esclusione - Possibilità di individuazione dell'inquisito - Sufficienza.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere
L'indicazione delle generalità complete dell'indagato nell'ordinanza di custodia cautelare è assolutamente indispensabile - sì che è sanzionata da nullità la sua mancanza - solo nel caso che l'ordinanza stessa sia emessa autonomamente ex art. 291 cod. proc. pen., e non anche nel caso in cui sia emessa dopo la convalida dell'arresto in flagranza dell'inquisito ad opera della P.G., in un momento in cui la sua identificazione è stata già compiuta, in maniera esauriente e completa, senza alcuna possibilità di errore sulla sua identità. (Fattispecie in cui nell'ordinanza di custodia risultavano solo il nome e cognome degli indagati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)