Sez. L, Sentenza n. 14211 del 15/11/2001 (Rv. 550279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Mancata adesione delle parti alla contrattazione collettiva - Determinazione della giusta retribuzione - Adozione delle tariffe minime stabilite dal contratto collettivo - Riduzione delle stesse in ragione delle modeste dimensioni dell'impresa - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
Ai fini della determinazione della giusta retribuzione, ex art. 36 Costituzione, nei casi di mancata adesione delle parti alla contrattazione collettiva, il giudice che adotti come parametro orientativo le tariffe minime ivi indicate può anche procedere alla riduzione delle stesse in ragione delle modeste dimensioni dell'impresa, la proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro svolto non comportando necessariamente la corrispondenza della prestazione lavorativa di un certo contenuto ad una immutabile quantità di denaro e ben potendo darsi che la prestazione venga apprezzata diversamente in relazione alle esigenze ed alle capacità economiche del datore di lavoro che la utilizza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)