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Sez. L, Sentenza n. 4224 del 14/05/1997 (Rv. 504288 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Determinazione della giusta retribuzione in un importo inferiore ai minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva - Richiamo alle condizioni del mercato del lavoro relative al luogo di effettuazione della prestazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504288-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

La determinazione della giusta retribuzione in un importo inferiore ai minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva non può essere giustificata col richiamo alle condizioni del mercato del lavoro relative al luogo in cui la prestazione viene effettuata, atteso che il precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost. è finalizzato ad impedire qualsiasi forma di sfruttamento del dipendente, che è reso possibile proprio dalle condizioni di un mercato depresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)