Sez. L, Sentenza n. 7383 del 09/08/1996 (Rv. 499123 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI | Giusta retribuzione ex art. 36 Cost.- Determinazione - Applicazione necessaria dei minimi dei contratti collettivi - Esclusione - Parametri correttivi - Ammissibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI
Nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente a norma dell'art. 36 Cost. il giudice non ha alcun obbligo di assumere a parametro i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, non potendosi attribuire alla stessa, neppure indirettamente, efficacia erga omnes, e tenuto conto altresì della mancanza di alcun criterio legale di scelta nell'ipotesi di una pluralità di norme collettive contemporaneamente in vigore. Ne deriva che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata, la decisione di merito che, nel determinare la retribuzione spettante al lavoratore edile a norma del menzionato art. 36 Cost., abbia apportato un correttivo in diminuzione (nella specie in misura del venti per cento) ai minimi salariali previsti nella contrattazione collettiva di settore, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato, delle condizioni personali e familiari del lavoratore, delle mercedi praticate nella zona, del carattere artigianale e delle dimensioni dell'azienda.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)