Sez. L, Sentenza n. 14496 del 11/07/2005 (Rv. 582232 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione di mansioni inferiori alla qualifica - Dequalificazione - Presupposti - Mancata piena utilizzazione del lavoratore e impedimento all'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita - Dirigenti - Considerazione della rilevanza del ruolo - Necessità - Giusta causa di dimissioni ex art. 2119 cod. civ. - Configurabilità - Accertamento di fatto - Spettanza al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
In tema di mansioni del lavoratore, ai fini dell'applicabilità' dell'art.2103 cod. civ. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale, e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo. La valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 cod. civ. si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva accertato che il ricorrente, inquadrato come capo-cuoco, aveva svolto mansioni di caposervizio del settore ristorazione, dirigendo e coordinando l'attività della cucina, decidendo autonomamente l'eventuale prolungamento dell'orario del personale di cucina, gestendo le ferie e i permessi, predisponendo la lista degli acquisti giornalieri, preparando i menù e predisponendo i turni del personale, finché, a seguito della riorganizzazione aziendale con cui si era decisa l'assunzione di due nuovi "chefs" ai quali affidare la realizzazione di una nuova linea di cucina, il ricorrente aveva dovuto sottostare alle direttive da essi impartite).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)