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Sez. L, Sentenza n. 8589 del 05/05/2004 (Rv. 572663 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione di mansioni inferiori alla qualifica - Dequalificazione - Presupposti - Mancata piena utilizzazione del lavoratore, e impedimento all'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita - Dirigenti - Considerazione della rilevanza del ruolo - Necessità - Giusta causa di dimissioni ex art. 2119 cod. civ. - Configurabilità - Accertamento di fatto - Spettanza al giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572663-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di mansioni del lavoratore, ai fini dell'applicabilità dell'art.2103 cod. civ. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente, sulla sua collocazione nell'ambito aziendale, e, con riguardo al dirigente, altresì la rilevanza del ruolo. La valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 cod. civ. si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la dequalificazione di un dirigente bancario che, dopo aver ricoperto le funzioni di direttore centrale capo area e direttore di sede, aveva avuto attribuite quelle di vicario di altro direttore di area, pur restando direttore di sede, con riduzione di importanza dei propri compiti e dell'ampiezza dei propri poteri decisionali, ed aveva pertanto ritenuto determinate da giusta causa le dimissioni rese dallo stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)