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Sez. L, Sentenza n. 25108 del 27/11/2006 (Rv. 593811 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Indennità una tantum e indennità di prepensionamento ex art. 6, commi primo e secondo legge reg. Sicilia n. 27 del 1984 - Alternatività - Conseguenze - Richiesta dell'indennità una tantum nel corso del pagamento dell'indennità di prepensionamento - Ammissibilità - Modalità di calcolo.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593811-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE

Il beneficio dell'indennità "una tantum", previsto dall'art. 6 secondo comma, della legge reg. siciliana n.27 del 1984 in favore dei dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano, è alternativo rispetto all'indennità di prepensionamento prevista dal primo comma del medesimo articolo e può essere richiesta anche mentre è in corso il pagamento dell'indennità di prepensionamento, nel qual caso deve essere calcolata sul solo capitale residuo.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 09/05/1984 num. 27 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 09/05/1984 num. 27 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)