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Sez. 2 - , Ordinanza n. 4834 del 19/02/2019 (Rv. 652626 - 01)

PROPRIETÀ - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" | Veduta illegittima - Eliminazione - Giudice - Poteri - Applicazione ai soli casi di specifica violazione delle distanze delle vedute e non di quelle tra costruzioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652626-01

PROPRIETÀ - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM"

Il principio per cui l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum", opera esclusivamente nei casi di violazione delle distanze delle vedute e non pure di quelle tra costruzioni, per le quali la presenza delle vedute è mero presupposto fattuale per l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)