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Sez. 2, Sentenza n. 9640 del 27/04/2006 (Rv. 589429 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE | Apertura di vedute e balconi - Violazione della distanza prevista dall'articolo 905 cod. civ. - Eliminazione - Modalità - Demolizione - Necessità - Esclusione - Adozione di altri accorgimenti idonei - Sufficienza - Richiesta della parte interessata - Necessità.
Stato
decisa il 2006-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589429-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE

Allorquando il soccombente nel giudizio in tema di distanze per l'apertura di vedute e balconi impugni la sentenza del giudice di merito che lo abbia condannato alla demolizione dei propri balconi realizzati a confine in violazione dell'articolo 905 cod. civ., deducendo che era sufficiente, ai fini del rispetto delle predette distanze, l'adozione di diversi specifici accorgimenti, deve affermarsi che l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il "prospicere" e l'"inspicere in alienum". Tuttavia, affinchè il giudice disponga, in alternativa alla demolizione, l'esecuzione degli idonei accorgimenti di cui si è detto, è sempre necessario che la parte interessata chieda al giudice stesso l'esercizio di tale potere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)