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Sez. 2, Sentenza n. 2343 del 01/03/1995 (Rv. 490829 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM" | Veduta illegittima - Eliminazione - Giudice - Poteri.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490829-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - "INSPECTIO ET PROSPECTIO IN ALIENUM"

In caso di veduta aperta illegittimamente sul fondo altrui a mezzo di terrazze o balconi, non è indispensabile la demolizione delle porzioni dell'immobile costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la situazione illecita essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti che, contemperando i contrastati interessi delle parti, consentano ugualmente l'osservanza del precetto legislativo. In particolare, il giudice può disporre in alternativa all'arretramento dell'immobile, dal quale si esercita la veduta a distanza inferiore a quella legale, l'esecuzione di opere idonee ad impedire concretamente l'esercizio delle servitù, come ad esempio l'arretramento di un parapetto, in guisa che dalla porzione dell'immobile compresa tra il parapetto stesso, posto a distanza legale, e la parte terminale dell'immobile sia impossibile "prospicere et inspicere in alienum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)