Sez. 5, Sentenza n. 2712 del 04/02/2011 (Rv. 616682 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Mandato rilasciato ad intermediario finanziario ad investire capitali - Presunzione di produzione di redditi da capitale - Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE
In tema di Irpef, il mandato, rilasciato ad un intermediario finanziario, ad investire i propri capitali, lasciando a quest'ultimo la scelta della tipologia degli investimenti, va considerato un mandato a procurarsi frutti pecuniari mediante investimenti in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", nessuno affiderebbe i propri capitali ad un intermediario finanziario senza la promessa di un corrispettivo, sia pure aleatorio, e deve ritenersi, quindi, produttivo di redditi anche sulla base di presunzioni semplici. (Numerazione anteriore al d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 42, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)