Sez. 5, Sentenza n. 22980 del 12/11/2010 (Rv. 614976 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Somme affidate ad un promotore finanziario - Interessi maturati nel tempo - Capitalizzazione in una scheda riferita al creditore senza materiale percezione - Reddito da capitale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE
In tema di Irpef, gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate ad un promotore finanziario che non siano materialmente percepiti, ma vengano soltanto capitalizzati in una scheda riferita al creditore, non costituiscono reddito di capitale, desumendosi dall'art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile soltanto se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia disposto o, comunque, sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)