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Sez. 1, Sentenza n. 3252 del 02/05/2000 Cc. (dep. 09/06/2000) Rv. 216420 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Accordo delle parti sulla restituzione di un bene sequestrato - Possibilità di disporre la confisca del bene, anche in ipotesi di confisca obbligatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216420-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

L'applicazione della pena su richiesta a norma dell'art.444 cod.proc.pen. esige l'esistenza di un accordo tra le parti sull'intero contenuto della decisione richiesta al giudice. Ne consegue che, in presenza di un accordo che abbia subordinato espressamente l'applicazione della pena alla restituzione di una cosa sequestrata, il giudice non può ratificare il concordato negozio processuale disponendo, con la sentenza di cui all'art.444 cod.proc.pen., la confisca della cosa indicata dalle parti come oggetto di un provvedimento di restituzione, anche nella ipotesi in cui la confisca sia obbligatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)