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Sez. 1, Sentenza n. 1974 del 11/03/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213281 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Effetti - Cose sottoposte a sequestro preventivo - Obbligo di restituzione - Necessità - Eccezione.
Stato
decisa il 1999-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213281-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Una volta intervenuta sentenza di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., le cose in sequestro preventivo (nella specie un libretto nominativo di deposito a risparmio) vanno restituite ove non siano suscettibili di confisca. (Nella specie, la S.C., annullato senza rinvio il provvedimento di merito che aveva respinto la richiesta di restituzione dell'imputato, ha provveduto direttamente a disporla, non senza aver chiarito che l'eventuale diritto alla restituzione della somma contenuta nel libretto da parte di chi si ritenga leso dall'azione delittuosa può essere fatto valere in sede civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)