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Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 13/06/1983 Ud. (dep. 12/05/1984) Rv. 164158 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ELISIONE O ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - "RATIO".*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164158-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ELISIONE O ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - "RATIO".*

L'attenuante della elisione o attenuazione delle conseguenze dannose del reato (art. 62 n. 6 seconda parte cod. pen.) non è applicabile ai reati contro il patrimonio. Tuttavia, in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, data la duplicità dell'offesa (al patrimonio e alla libertà personale) cagionata da tale reato complesso, è possibile anche una elisione o attenuazione delle conseguenze di carattere non patrimoniale che ne derivano, indipendentemente dalla riparazione del danno mediante il risarcimento o le restituzioni (prima parte della norma citata). (V mass n 156131; (V mass n 155738; (V mass n 155712).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)