Sez. 2, Sentenza n. 14442 del 07/07/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174707 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ATTIVO RAVVEDIMENTO - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - FATTISPECIE: RITENUTA IRRILEVANZA DI RESTITUZIONE DI QUOTA DEL RISCATTO DA COMPARTECIPE A SEQUESTRO DI PERSONA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ATTIVO RAVVEDIMENTO - REATI CONTRO IL PATRIMONIO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - FATTISPECIE: RITENUTA IRRILEVANZA DI RESTITUZIONE DI QUOTA DEL RISCATTO DA COMPARTECIPE A SEQUESTRO DI PERSONA.*
La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento, di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 6 cod. pen., si riferisce a quelle conseguenze del reato che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, e pertanto essa non è applicabile ai reati contro il patrimonio (o che comunque offendono il patrimonio), qual è il sequestro di persona a scopo di estorsione. (fattispecie relativa a ritenuta irrilevanza, ai fini della applicabilità dell'attenuante, di restituzione di quota del riscatto percepita da compartecipe a sequestro di persona). (V mass n 156131; (V mass n 155738; (V mass n 155712; (Conf mass n 170441; (Conf mass n 164158).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)