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Sez. 1, Sentenza n. 2471 del 10/02/2004 (Rv. 570013 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE | Questioni dipendenti da quella cui si riferisce l'impugnazione - Estensione dell'appello - Limiti - Accoglimento del motivo riguardante la questione principale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570013-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE

L'effetto devolutivo dell'appello si estende alle questioni dipendenti rispetto a quella cui si riferisce l'impugnazione; tuttavia la dipendenza di una questione comporta il riesame della stessa, anche in difetto di specifica impugnazione, solo nel caso di accoglimento del motivo di appello sulla questione principale (art. 336 cod. proc. civ.), non anche nel caso di rigetto di esso. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'estensione dell'appello alla censura, non formulata, della commisurazione degli interessi al capitale rivalutato, disposta dalla sentenza di primo grado, perché la corte di merito aveva rigettato il motivo di gravame sulla questione principale, con il quale era stata contestata la qualificazione del credito come credito di valore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)