Sez. 1, Sentenza n. 552 del 25/02/1974 (Rv. 368324 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - FACOLTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL RESIDUO PREZZO - PRESUPPOSTI - ACQUISTO DI AREA FABBRICABILE CORREDATA DI PROGETTO EDILIZIO - IMPOSSIBILITA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER AZIONI DI TERZI DENUNCIANTI VIOLAZIONE DI NORME EDILIZIE - FACOLTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - INAMMISSIBILITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - FACOLTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL RESIDUO PREZZO - PRESUPPOSTI - ACQUISTO DI AREA FABBRICABILE CORREDATA DI PROGETTO EDILIZIO - IMPOSSIBILITA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER AZIONI DI TERZI DENUNCIANTI VIOLAZIONE DI NORME EDILIZIE - FACOLTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - INAMMISSIBILITA.*
La facolta di sospendere il pagamento del residuo prezzo a norma degli artt 1489 e 1481 cod civ, presuppone che la cosa risulti gravata da oneri o diritti che ne diminuiscano il godimento risolvendosi in una violazione dell'impegno traslativo del diritto sulla cosa venduta. Non ricorre tale presupposto (e quindi non puo essere esercitata detta facolta) nel caso in cui il compratore, acquistato un suolo per costruirvi un edificio secondo un progetto cedutogli dal venditore come realizzabile, veda ostacolata tale realizzabilita da azioni di terzi che denuncino la violazione di norme edilizie contenute in leggi, regolamenti o piani regolatori. (V 705'72, mass n 356818; 502'72, mass n 356477).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)