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Sez. 1, Sentenza n. 502 del 21/02/1972 (Rv. 356477 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - VINCOLI IMPOSTI DAI PIANI REGOLATORI COMUNALI - OBBLIGO DI DENUNCIA DA PARTE DEL VENDITORE - INESISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356477-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - VINCOLI IMPOSTI DAI PIANI REGOLATORI COMUNALI - OBBLIGO DI DENUNCIA DA PARTE DEL VENDITORE - INESISTENZA - LIMITI.*

Il venditore non e tenuto a dichiarare l'esistenza dei vincoli imposti dai piani regolatori comunali, i quali sono pubblicati con efficacia erga omnes, e non puo quindi essere considerato responsabile per averla taciuta al compratore. Il principio non e pero applicabile quando il venditore assuma la specifica garanzia dell'inesistenza dei vincoli suddetti. In particolare, non e applicabile quando egli dichiara di vendere un suolo edificatorio, e i vincoli imposti dal piano regolatore precludano invece l'edificabilita del suolo. (V 47'66, mass n 320102).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)