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Sez. L, Ordinanza n. 23934 del 26/08/2025 (Rv. 676191-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Termine decadenziale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003 - Calcolo - Criterio ex nominatione dierum - Applicabilità.
Stato
decisa il 2025-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676191-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

Ai fini del calcolo del termine decadenziale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, si applica la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, di cui agli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 1, c.c., vale a dire il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, con la conseguenza che il decorso del termine si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.

Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Civ. art. 2963, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)