Sez. L, Sentenza n. 9536 del 12/09/1991 (Rv. 473817 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere | Per un periodo stabilito in mesi - Determinazione di tale periodo con il calcolo dei soli giorni di effettiva attività lavorativa - Divieto.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere
La regola che un termine fissato a mesi deve essere computato secondo il calendario comune, posta dagli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, primo comma, cod. civ., configura espressione di un principio generale, applicabile, in difetto di diversa previsione, tanto in materia processuale quanto in materia sostanziale. Pertanto, nel caso di assunzione in prova del lavoratore subordinato, per un periodo stabilito in mesi, resta esclusa la possibilità di determinare tale periodo, anziché alla stregua del calendario, con il calcolo dei soli giorni di effettiva attività lavorativa, e quindi aggiungendo ai mesi di calendario tutti i giorni nei quali, per qualunque ragione (nella specie, per ferie), sia mancata la prestazione, ostandovi l'inequivoca espressione letterale della contrattazione, che non autorizza una siffatta deroga al richiamato principio sul computo dei termini, e tenuto conto che una tale determinazione comporterebbe l'illegittimità, in relazione al periodo massimo stabilito dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966, della pattuizione che prevedesse un periodo di prova di sei mesi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)