Sez. U, Sentenza n. 290 del 05/02/1971 (Rv. 349769 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - QUESTIONI DI VALUTAZIONE - QUESTIONI DI DIRITTO - RISPETTIVI ORGANI COMPETENTI - CONFIGURABILITA DI COMPETENZA PER MATERIA - VIOLAZIONE - NULLITA DELLA DECISIONE - QUESTIONE DI DIRITTO - DECISIONE PREGIUDIZIALE - QUESTIONE DI VALUTAZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - QUESTIONI DI VALUTAZIONE - QUESTIONI DI DIRITTO - RISPETTIVI ORGANI COMPETENTI - CONFIGURABILITA DI COMPETENZA PER MATERIA - VIOLAZIONE - NULLITA DELLA DECISIONE - QUESTIONE DI DIRITTO - DECISIONE PREGIUDIZIALE - QUESTIONE DI VALUTAZIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.*
Nell'ambito delle commissioni chiamate a pronunciarsi in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, le controversie aventi per oggetto la Determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle commissioni distrettuali, ed in seconda istanza da quelle provinciali, mentre le controversie relative all'interpretazione ed applicazione della legge sono decise in primo grado dalla Sezione di diritto delle commissioni provinciali e in secondo grado dalla commissione centrale. Tale ripartizione di funzioni ha Rilevanza giuridica esterna, in quanto e prevista una diversa composizione ed un ordine processuale specifico, anche per quanto attiene all'iter delle impugnazioni. Trattasi cioe, di un fenomeno di ripartizione di Competenza per materia, la cui violazione e causa di nullita della pronuncia. Quando la questione di diritto si presenti pregiudiziale rispetto a quella concernente la Determinazione del valore, importando un accertamento di carattere incidentale, e necessario che la Sezione di diritto si pronunci preliminarmente sulla questione giuridica, cosicche la controversia sul valore, da sospendersi medio tempore, puo proseguire nella propria Sede soltanto dopo che sulla medesima questione sia stata raggiunta, nell'apposita distinta Sede, una decisione definitiva. (V 2780'69, mass n 342521' 3813'68, mass n 337241' 3038'68, mass n 335897).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)