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Sez. 1, Sentenza n. 1941 del 19/06/1972 (Rv. 359039 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA - PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - SEZIONE DIRITTO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - QUESTIONI DI VALUTAZIONE O DI DIRITTO - RISPETTIVE COMMISSIONI COMPETENTI - DECISIONE PREGIUDIZIALE DELLA QUESTIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA - NULLITA DELLA DECISIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359039-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA - PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - SEZIONE DIRITTO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - QUESTIONI DI VALUTAZIONE O DI DIRITTO - RISPETTIVE COMMISSIONI COMPETENTI - DECISIONE PREGIUDIZIALE DELLA QUESTIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA - NULLITA DELLA DECISIONE.*

Ai sensi dell'art 29, terzo comma, del RD 7 agosto 1936, n 1639, le controversie in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza attinenti alla Determinazione del valore vanno decise, in primo grado, dalle commissioni distrettuali ed, in secondo, dalle commissioni provinciali, le cui decisioni, aventi carattere definitivo, sono impugnabili soltanto innanzi l' autorita giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ed insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore. Tutte le controversie relative all'applicazione della legge sono devolute, invece, in primo grado, alle commissioni provinciali - Sezione di diritto - ed, in secondo grado, alla commissione centrale. Pertanto, qualora innanzi alla commissione tributaria - Sezione di valutazione - si profili una questione di interpretazione o applicazione di una norma di legge, la cui decisione costituisca presupposto della questione di valutazione, il giudizio a questa relativo deve essere sospeso sino a che sulla questione di diritto non intervenga, nella predetta Sede, una decisione definitiva. Siffatta ripartizione di funzioni ha Rilevanza giuridica esterna, in quanto sono previsti una diversa composizione ed un ordine processuale specifico anche per quanto attiene alle impugnazioni, in quanto si tratta di un fenomeno di ripartizione di Competenza per materia, la cui violazione e causa di nullita della pronunzia. (V 352'71, mass n 349901; 290'71, mass n 349769).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)