Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 09/08/1972 (Rv. 360238 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA - PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - SEZIONE DIRITTO - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE - RISPETTIVE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, PROVINCIALI E CENTRALE - VIOLAZIONE - NULLITA - PREGIUDIZIALE QUESTIONE DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DELLA CONTROVERSIA SUL VALORE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONI PER LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE SUGLI AFFARI - COMMISSIONE DISTRETTUALE - COMPETENZA - PER MATERIA - IMPOSTE INDIRETTE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - SEZIONE DIRITTO - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA LEGGE - RISPETTIVE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, PROVINCIALI E CENTRALE - VIOLAZIONE - NULLITA - PREGIUDIZIALE QUESTIONE DI DIRITTO - COMPETENZA DELLA SEZIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DELLA CONTROVERSIA SUL VALORE.*
Ai sensi degli artt 29 e 30 del RD 7 agosto 1936 n 1639, nell'ambito delle commissioni chiamate a pronunciarsi in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, le controversie aventi per oggetto la Determinazione del valore sono decise in prima istanza dalla commissione distrettuale e in seconda istanza da quella provinciale, Sezione valutazione; mentre le controversie relative alla interpretazione ed all'applicazione della legge sono decise in primo grado dalle Sezioni di diritto delle commissioni provinciali ed in secondo grado dalla commissione centrale. Tale ripartizione di funzioni ha Rilevanza giuridica esterna, in quanto sono previsti una diversa composizione ed un ordine processuale specifico, anche per quanto attiene all'iter delle impugnazioni. Trattasi cioe di un fenomeno di ripartizione di Competenza per materia, onde, se codesta ripartizione venga violata, si ha la nullita della pronuncia. Quando la questione di diritto si presenti pregiudiziale rispetto a quella concernente la Determinazione del valore, importando un accertamento di carattere incidentale, e necessario che la Sezione di diritto si pronunci preliminarmente sulla questione giuridica, cosicche la controversia sul valore, da sospendersi medio tempore, puo proseguire nella propria Sede soltanto dopo che sulla medesima questione sia stata raggiunta, nell'apposita distinta Sede, una decisione definitiva. (Conf 290'71, mass n 349769; 1674'70, mass n 347606).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)