Sez. 6, Sentenza n. 1720 del 24/04/1997 Cc. (dep. 04/06/1997) Rv. 208295 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Termine di cinque giorni - Decorrenza - Dal momento in cui perviene l'avviso del presidente alla cancelleria dell'autorità procedente - Atti trasmessi nel frattempo ad altro ufficio per competenza territoriale - Decorrenza del termine dal momento in cui l'avviso perviene all'ufficio che dispone degli atti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In materia di riesame delle misure cautelari personali il termine tassativo di cinque giorni entro i quali gli atti devono essere trasmessi dall'autorità procedente al Tribunale del riesame decorre non dal momento in cui viene presentata la richiesta, ma da quello in cui perviene alla cancelleria dell'autorità procedente l'avviso del presidente. Quando perciò gli atti siano stati nel frattempo trasmessi ad altro ufficio giudiziario, tale termine decorre da quando l'avviso perviene all'autorità giudiziaria che dispone degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)